Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

D. Diritti

III. Eventuali diritti sull’utile dell’esercizio

2. Norme per la ripartizione

1

L’utile dell’esercizio va per intiero ad aumentare il patrimonio sociale, salvo diversa disposizione dello statuto.

2

Qualora sia prevista una ripartizione dell’utile dell’esercizio tra i soci, essa ha luogo, salvo disposizione contraria dello statuto, nella proporzione in cui i singoli soci hanno utilizzato le istituzioni della società.

3

Se esistono certificati di quota, la parte dell’utile dell’esercizio ad essi attribuita non può eccedere il tasso usuale dell’interesse per i prestiti a lunga scadenza non specialmente garantiti.