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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
L’utile dell’esercizio va per intiero ad aumentare il patrimonio sociale, salvo diversa disposizione dello statuto.
2
Qualora sia prevista una ripartizione dell’utile dell’esercizio tra i soci, essa ha luogo, salvo disposizione contraria dello statuto, nella proporzione in cui i singoli soci hanno utilizzato le istituzioni della società.
3
Se esistono certificati di quota, la parte dell’utile dell’esercizio ad essi attribuita non può eccedere il tasso usuale dell’interesse per i prestiti a lunga scadenza non specialmente garantiti.
Articolo