Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

B. Certificati di quota

1

Qualora esistano certificati di quota, chiunque entri nella società deve acquistarne almeno uno.

2

Lo statuto può dichiarare lecito l’acquisto di più certificati di quota, fino ad un numero massimo che dev’essere da esso determinato.

3

I certificati di quota sono emessi al nome del socio. Tuttavia, essi valgono soltanto come prova e non possono costituire titoli di credito.