220
Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Il pubblico ufficiale menziona nell’atto costitutivo i singoli documenti giustificativi e attesta che sono stati esibiti a lui e ai promotori.
2
All’atto costitutivo devono essere acclusi:
- 1.
- lo statuto;
- 2.
- la relazione sulla costituzione;
- 3.
- l’attestazione di verifica;
- 4.
- l’attestazione di deposito dei conferimenti in denaro;
- 5.
- i contratti riguardanti i conferimenti in natura;
- 6.673
- …
Articolo