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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
La società è costituita con un atto pubblico nel quale i promotori dichiarano di costituire una società a garanzia limitata, ne stabiliscono lo statuto e ne designano gli organi.
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In questo atto costitutivo i promotori sottoscrivono le quote sociali e accertano che:
- 1.
- tutte le quote sociali sono state validamente sottoscritte;
- 2.
- i conferimenti corrispondono al prezzo totale di emissione;
- 3.671
- al momento della firma dell’atto costitutivo, i conferimenti sono stati effettuati conformemente a quanto richiesto dalla legge e dallo statuto;
- 4.
- accettano l’obbligo statutario di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie;
- 5.672
- non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.
Articolo