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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Per essere valida, la sottoscrizione deve contenere l’indicazione del numero, del valore nominale, del prezzo di emissione e delle eventuali categorie delle quote sociali.
2
L’atto di sottoscrizione deve rinviare alle disposizioni statutarie concernenti:
- 1.
- l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi;
- 2.
- l’obbligo di fornire prestazioni accessorie;
- 3.
- il divieto di concorrenza imposto ai soci;
- 4.
- i diritti preferenziali, di prelazione e di compera dei soci o della società;
- 5.
- le pene convenzionali.
Articolo