Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

C. Relazione sulle retribuzioni

VII. Rappresentanza dei sessi nel consiglio d’amministrazio-ne e nella direzione628

1

Se uno dei sessi non è rappresentato almeno in ragione del 30 per cento nel consiglio d’amministrazione e almeno in ragione del 20 per cento nella direzione di una società che supera i valori soglia di cui all’articolo 727 capoverso 1 numero 2, la relazione sulle retribuzioni indica:

1.
i motivi per i quali il sesso in questione non è rappresentato come previsto; e
2.
i provvedimenti per promuoverne la rappresentanza.