220
Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
L’accomandante ha diritto al pagamento d’interessi e di utili solo in quanto non ne risulti una diminuzione del capitale accomandato.
2
L’accomandante è tenuto a restituire gli interessi e gli utili indebitamente riscossi. Si applica inoltre l’articolo 64.295
Articolo