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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Il fallimento della società non produce quello dei singoli soci.
2
Parimente fallimento dei singoli soci non produce quello della società.
3
I diritti dei creditori della società nel fallimento del singolo socio sono determinati dalle disposizioni della legge federale dell’11 aprile 1889286 sulla esecuzione e sul fallimento.
Articolo