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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Il debitore della società non può compensare i crediti di questa con i crediti ch’egli ha contro un singolo socio.
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Parimente un socio non può opporre in compensazione al proprio creditore un credito della società.
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Invece, se un creditore della società è ad un tempo debitore personale di un socio, la compensazione è opponibile sia all’uno sia all’altro, purché il socio possa essere convenuto personalmente per un debito sociale.
Articolo