Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

B. Rappresentanza

II. Estensione

1

I soci autorizzati a rappresentare la società possono fare in nome di essa tutti gli atti conformi al fine della medesima.

2

Ogni clausola, che limitasse l’estensione di questo diritto di rappresentanza, non ha effetto in confronto dei terzi di buona fede.