Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

C. Magazzini di deposito

III. Mescolanza di cose fungibili

1

Il magazziniere non può mescolare le cose fungibili della stessa specie e qualità se non quando vi sia espressamente autorizzato.

2

Delle cose mescolate ogni deponente può richiedere che gli sia consegnata una quota corrispondente alla sua parte.

3

Il magazziniere può in tal caso eseguire la richiesta separazione senza il concorso degli altri deponenti.