Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

C. Magazzini di deposito

II. Obbligo di custodia del magazziniere

1

Il magazziniere è tenuto a ricevere e custodire le merci come un commissionario.

2

Egli deve avvertire, appena gli sia possibile, il deponente, se si verificano alterazioni nelle merci, che rendano opportuni dei provvedimenti.

3

Egli deve permettergli di visitare le merci, di farne assaggi durante le ore d’affari ed in ogni tempo di prendere le misure necessarie per la loro conservazione.