Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

B. Effetti

I. Obblighi dell’appaltatore

4. Garanzia pei difetti

d. Approvazione dell’opera

1

L’approvazione espressa o tacita dell’opera consegnata, da parte del committente, libera l’appaltatore della sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili coll’ordinaria verificazione all’atto del ricevimento o che l’appaltatore li abbia scientemente dissimulati.

2

Vi ha tacita approvazione, se il committente omette la verificazione e l’avviso previsti dalla legge.

3

Ove i difetti si manifestassero soltanto più tardi, dovrà esserne dato avviso tosto che siano scoperti; altrimenti l’opera si ritiene approvata nonostante i difetti stessi.