Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

A. Pigioni abusive

II. Eccezioni

1

Di regola non sono abusive segnatamente le pigioni che:

a.
sono nei limiti di quelle in uso nella località o nel quartiere;
b.
sono giustificate dal rincaro dei costi o da prestazioni suppletive del locatore;
c.
ove trattasi di costruzioni recenti, sono nei limiti del reddito lordo compensante i costi;
d.
servono esclusivamente a compensare una riduzione della pigione accordata precedentemente nell’ambito di una ridistribuzione dei costi usuali di finanziamento e sono fissate in un piano di pagamento previamente comunicato al conduttore;
e.
garantiscono unicamente il potere d’acquisto del capitale, sopportante i rischi;
f.
non eccedono i canoni raccomandati nei contratti-quadro di locazione di associazioni di locatori e inquilini o di organizzazioni che tutelano analoghi interessi.