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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Della compera e vendita e della permuta
Della donazione
Della locazione
Dell’affitto
Del prestito
Del contratto di lavoro
Del contratto di appalto
Del contratto di edizione
Del mandato
Della gestione d’affari senza mandato
Della commissione
Del contratto di trasporto
Della procura e degli altri mandati commerciali
Dell’assegno
Del contratto di deposito
Della fideiussione
Del giuoco e della scommessa
Della rendita vitalizia e del vitalizio
Della società semplice
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Di regola non sono abusive segnatamente le pigioni che:
- a.
- sono nei limiti di quelle in uso nella località o nel quartiere;
- b.
- sono giustificate dal rincaro dei costi o da prestazioni suppletive del locatore;
- c.
- ove trattasi di costruzioni recenti, sono nei limiti del reddito lordo compensante i costi;
- d.
- servono esclusivamente a compensare una riduzione della pigione accordata precedentemente nell’ambito di una ridistribuzione dei costi usuali di finanziamento e sono fissate in un piano di pagamento previamente comunicato al conduttore;
- e.
- garantiscono unicamente il potere d’acquisto del capitale, sopportante i rischi;
- f.
- non eccedono i canoni raccomandati nei contratti-quadro di locazione di associazioni di locatori e inquilini o di organizzazioni che tutelano analoghi interessi.
Articolo