220
Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Della compera e vendita e della permuta
Della donazione
Della locazione
Dell’affitto
Del prestito
Del contratto di lavoro
Del contratto di appalto
Del contratto di edizione
Del mandato
Della gestione d’affari senza mandato
Della commissione
Del contratto di trasporto
Della procura e degli altri mandati commerciali
Dell’assegno
Del contratto di deposito
Della fideiussione
Del giuoco e della scommessa
Della rendita vitalizia e del vitalizio
Della società semplice
1
Il conduttore può contestare innanzi l’autorità di conciliazione, entro 30 giorni dalla consegna della cosa, la liceità della pigione iniziale a’ sensi degli articoli 269 e 269a e domandarne la riduzione se:
- a.
- è stato costretto a concludere il contratto per necessità personale o familiare oppure a causa della situazione del mercato locale di abitazioni e di locali commerciali; o
- b.
- il locatore ha aumentato in modo rilevante la pigione iniziale rispetto a quella precedente per la stessa cosa.
2
In caso di penuria di abitazioni, i Cantoni possono dichiarare obbligatorio, in tutto o parte del loro territorio, l’uso del modulo ufficiale di cui all’articolo 269d per la conclusione di un nuovo contratto di locazione.
Articolo