220
Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Della compera e vendita e della permuta
Della donazione
Della locazione
Dell’affitto
Del prestito
Del contratto di lavoro
Del contratto di appalto
Del contratto di edizione
Del mandato
Della gestione d’affari senza mandato
Della commissione
Del contratto di trasporto
Della procura e degli altri mandati commerciali
Dell’assegno
Del contratto di deposito
Della fideiussione
Del giuoco e della scommessa
Della rendita vitalizia e del vitalizio
Della società semplice
1
Nella vendita sopra campione, la parte cui venne affidato il campione non è tenuta a provare l’identità di quello che esibisce con quello che ha ricevuto, ma basta che l’affermi personalmente in giudizio, e ciò anche quando il campione non si trovi più nello stato in cui era all’atto della consegna, purché il cambiamento sia una conseguenza necessaria dell’esame che ne fu fatto.
2
È riservata in ogni caso alla parte contraria la prova della non identità.
3
Ove il campione sia deteriorato o perito presso il compratore, anche senza sua colpa, non incombe al venditore la prova che la cosa è conforme al campione, ma al compratore quella del contrario.
Articolo