Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

D. Incanto

VI. Trapasso della proprietà

1

Il deliberatario acquista la proprietà di una cosa mobile all’atto della proprietà dell’aggiudicazione, quella di un fondo invece solo con l’inscrizione nel registro fondiario.

2

L’autorità procedente deve tosto notificare per l’inscrizione all’ufficiale nel registro l’aggiudicazione a norma del verbale di incanto.

3

Sono riservate le disposizioni circa il trapasso della proprietà negli incanti dell’esecuzione forzata.