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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Se il contratto di assunzione del debito è annullato, l’obbligazione del debitore precedente rinasce con tutti i suoi accessori sotto riserva dei diritti dei terzi di buona fede.
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Il creditore può inoltre pretendere dall’assuntore il risarcimento del danno derivante dalla perdita di precedenti garanzie o simili cause, ove l’assuntore non possa dimostrare che nessuna colpa è a lui imputabile per la mancata assunzione del debito e pel danno del creditore.
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