220
Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025A. Cessione di crediti
II. Effetti della cessione
1. Posizione del debitore
b. Rifiuto del pagamento e deposito
1
Se è controverso, a chi spetti il credito, il debitore può rifiutare il pagamento e liberarsi mediante deposito giudiziale.
2
Ove paghi, pur conoscendo la contestazione, lo fa a suo rischio e pericolo.
3
Se la lite è pendente e il debito è scaduto, ciascuna delle parti in causa può pretendere che il debitore faccia il deposito.
Articolo