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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Dall’inizio della prescrizione il debitore può, ogni volta per dieci anni al massimo, rinunciare a eccepire la prescrizione.63
1bis
La rinuncia è fatta per scritto. Soltanto l’utilizzatore delle condizioni generali può rinunciare nelle stesse a eccepire la prescrizione.64
2
La rinuncia fatta da un debitore solidale non è opponibile agli altri debitori solidali.
3
Lo stesso vale fra più debitori di una prestazione indivisibile e per il fideiussore in caso di rinuncia fatta dal debitore principale.
4
La rinuncia fatta dal debitore è opponibile all’assicuratore e viceversa, purché sussista un diritto di credito diretto verso l’assicuratore.65
Articolo