Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

G. Prescrizione

I. Termini

2. Cinque anni

1

Si prescrivono col decorso di cinque anni le azioni:

1.
per mercedi di pigioni, noli ed affitti, interessi di capitali ed altre prestazioni periodiche;
2.
per somministrazioni di viveri, pensioni vittuarie e debiti di osteria;
3.49
per lavori d’artigiani, vendita di merce al minuto, cura medica, funzioni d’avvocato, procuratore e notaio, rapporti di lavoro di lavoratori.