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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025G. Rappresentanza
I. Con autorizzazione
2. Per negozio giuridico
b. Effetti della morte, dell’incapacità ecc.
1
Salvo che il contrario sia stato disposto o risulti dalla natura del negozio, il mandato conferito per negozio giuridico si estingue con la perdita della relativa capacità civile, il fallimento, la morte o la dichiarazione della scomparsa del mandante o del mandatario.6
2
Lo stesso effetto ha lo scioglimento di una persona giuridica o di una società iscritta nel registro di commercio.
3
Restano salvi i reciproci diritti personali.
Articolo