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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025A. Conclusione del contratto
II. Proposta ed accettazione
6. Revoca della proposta e dell’accettazione
1
La proposta si considera non avvenuta quando la revoca giunga all’altro contraente prima della proposta stessa o contemporaneamente, o quando, essendo arrivata posteriormente, sia comunicata all’altro contraente prima che questi abbia avuto conoscenza della proposta.
2
Lo stesso vale per la revoca dell’accettazione.
Articolo