Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

A. Deposito in genere

I. Definizione

A. Deposito in genere

III. Obblighi del depositario

1. Divieto dell’uso della cosa

A. Deposito in genere

III. Obblighi del depositario

2. Restituzione

a. Diritto del deponente

A. Deposito in genere

III. Obblighi del depositario

2. Restituzione

b. Diritti del depositario

A. Deposito in genere

III. Obblighi del depositario

2. Restituzione

c. Luogo della restituzione

A. Deposito in genere

III. Obblighi del depositario

3. Responsabilità di più depositari

A. Deposito in genere

III. Obblighi del depositario

4. Pretesa di proprietà da parte di terzi

A. Deposito in genere

IV. Sequestro

D. Albergatori e padroni di stalle

I. Responsabilità degli albergatori

1. Condizioni ed estensione

D. Albergatori e padroni di stalle

I. Responsabilità degli albergatori

2. Responsabilità per cose preziose in particolare

D. Albergatori e padroni di stalle

I. Responsabilità degli albergatori

3. Estinzione della responsabilità

D. Albergatori e padroni di stalle

III. Diritto di ritenzione