Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

A. Scioglimento

I. Cause

1

La società a garanzia limitata si scioglie:

1.
se si realizza una delle cause di scioglimento previste nello statuto;
2.
se lo delibera l’assemblea dei soci;
3.
se è dichiarato il suo fallimento;
4.
per gli altri motivi previsti dalla legge.

2

Se l’assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società, tale deliberazione deve risultare da un atto pubblico.

3

Ogni socio può, per gravi motivi, chiedere al giudice lo scioglimento della società. Il giudice può anche decidere un’altra soluzione adeguata e sopportabile per gli interessati, segnatamente il versamento al socio attore di un’indennità corrispondente al valore reale delle sue quote sociali.