Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

G. Costituzione

II. Sottoscrizione delle quote sociali

1

Per essere valida, la sottoscrizione deve contenere l’indicazione del numero, del valore nominale, del prezzo di emissione e delle eventuali categorie delle quote sociali.

2

L’atto di sottoscrizione deve rinviare alle disposizioni statutarie concernenti:

1.
l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi;
2.
l’obbligo di fornire prestazioni accessorie;
3.
il divieto di concorrenza imposto ai soci;
4.
i diritti preferenziali, di prelazione e di compera dei soci o della società;
5.
le pene convenzionali.