Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

G. Difetti durante la locazione

II. Diritti del conduttore

1. In genere

1

Se sopravvengono difetti della cosa che non gli sono imputabili né sono a suo carico, oppure se è turbato nell’uso pattuito della cosa, il conduttore può esigere dal locatore:

a.
l’eliminazione del difetto;
b.
una riduzione proporzionale del corrispettivo;
c.
il risarcimento dei danni;
d.
l’assunzione della lite contro un terzo.

2

Il conduttore di un immobile può inoltre depositare la pigione.