Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

K. Sublocazione

1

Il conduttore può sublocare in tutto o in parte la cosa con il consenso del locatore.

2

Il locatore può negare il consenso soltanto se:

a.
il conduttore rifiuta di comunicargli le condizioni della sublocazione;
b.
le condizioni della sublocazione, comparate con quelle del contratto principale di locazione, sono abusive;
c.
la sublocazione causa al locatore un pregiudizio essenziale.

3

Il conduttore è responsabile verso il locatore se il subconduttore usa della cosa locata in modo diverso da quello permesso al conduttore. A tale effetto, il locatore può rivolgersi direttamente al subconduttore.