Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

G. Difetti durante la locazione

II. Diritti del conduttore

2. Eliminazione del difetto

a. Principio

1

Se il locatore è a conoscenza del difetto e non lo elimina entro un congruo termine, il conduttore può:

a.
recedere senza preavviso dal contratto, quando il difetto esclude o pregiudica notevolmente l’idoneità dell’immobile all’uso cui è destinato o, trattandosi di cosa mobile, ne diminuisce tale idoneità;
b.
farlo eliminare a spese del locatore, quando il difetto pregiudica l’idoneità della cosa all’uso cui è destinata, pur non pregiudicandola notevolmente.