220
Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Della emissione e della forma dell’assegno bancario
Del trasferimento
Dell’avallo
Della presentazione e del pagamento
Dell’assegno bancario sbarrato e dell’assegno bancario da accreditare
Del regresso per mancato pagamento
Dell’assegno bancario falso o falsificato
Dei duplicati
Della prescrizione
Disposizioni generali
Del conflitto delle leggi
Applicazione del diritto cambiario
Riserva della legislazione speciale
1
Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati, se l’assegno bancario, presentato in tempo utile, non è pagato, purché il rifiuto del pagamento sia constatato:
- 1.
- con atto autentico (protesto); oppure
- 2.
- con dichiarazione del trattario scritta sull’assegno bancario con l’indicazione del luogo e del giorno della presentazione; oppure
- 3.
- con dichiarazione di una stanza di compensazione datata e attestante che l’assegno bancario le è stato trasmesso in tempo utile e non è stato pagato.
Articolo