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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Della emissione e della forma dell’assegno bancario
Del trasferimento
Dell’avallo
Della presentazione e del pagamento
Dell’assegno bancario sbarrato e dell’assegno bancario da accreditare
Del regresso per mancato pagamento
Dell’assegno bancario falso o falsificato
Dei duplicati
Della prescrizione
Disposizioni generali
Del conflitto delle leggi
Applicazione del diritto cambiario
Riserva della legislazione speciale
1
Il portatore può chiedere in via di regresso:
- 1.
- l’ammontare dell’assegno bancario non pagato;
- 2.
- gli interessi al tasso del sei per cento dal giorno della presentazione;
- 3.
- le spese per il protesto o la constatazione equivalente, quelle per gli avvisi dati e le altre spese;
- 4.
- la provvigione di non più d’un terzo per cento.
Articolo