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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Della emissione e della forma dell’assegno bancario
Del trasferimento
Dell’avallo
Della presentazione e del pagamento
Dell’assegno bancario sbarrato e dell’assegno bancario da accreditare
Del regresso per mancato pagamento
Dell’assegno bancario falso o falsificato
Dei duplicati
Della prescrizione
Disposizioni generali
Del conflitto delle leggi
Applicazione del diritto cambiario
Riserva della legislazione speciale
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L’assegno bancario (chèque) contiene:
- 1.
- la denominazione di assegno bancario (chèque) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto:
- 2.
- l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
- 3.
- in nome di chi è designato a pagare (trattario);
- 4.
- l’indicazione del luogo di pagamento;
- 5.
- l’indicazione della data e del luogo dove l’assegno bancario è emesso;
- 6.
- la sottoscrizione di colui che emette l’assegno bancario (traente).
Articolo