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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Sopra l’utile dell’esercizio destinato alla distribuzione dovranno eseguirsi in primo luogo i prelevamenti legali e statutari per i fondi di riserva e d’altro genere.
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L’assemblea generale può prelevare anche a titolo di riserva somme non previste né dalla legge né dallo statuto o che eccedano le esigenze della legge e dello statuto, quando ciò sembri opportuno per assicurare la durevole prosperità dell’impresa.
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Essa può parimente prelevare sopra gli utili dell’esercizio, anche quando ciò non sia previsto dallo statuto, somme per creare e sostenere istituzioni di previdenza731 a favore d’impiegati, d’operai o di soci ovvero destinate ad altri scopi di previdenza732; questi prelevamenti soggiacciono alle norme riguardanti i fondi statutari di previdenza733.
Articolo