Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

D. Diritti

III. Eventuali diritti sull’utile dell’esercizio

5. Fondi di previdenza

1

Lo statuto può in ispecie prevedere la costituzione di fondi destinati a creare ed a sostenere istituzioni di previdenza729 a favore d’impiegati e d’operai dell’impresa o di soci.

2

a 4730

2–4