Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

D. Diritti

III. Eventuali diritti sull’utile dell’esercizio

6. Altre riserve

1

Sopra l’utile dell’esercizio destinato alla distribuzione dovranno eseguirsi in primo luogo i prelevamenti legali e statutari per i fondi di riserva e d’altro genere.

2

L’assemblea generale può prelevare anche a titolo di riserva somme non previste né dalla legge né dallo statuto o che eccedano le esigenze della legge e dello statuto, quando ciò sembri opportuno per assicurare la durevole prosperità dell’impresa.

3

Essa può parimente prelevare sopra gli utili dell’esercizio, anche quando ciò non sia previsto dallo statuto, somme per creare e sostenere istituzioni di previdenza731 a favore d’impiegati, d’operai o di soci ovvero destinate ad altri scopi di previdenza732; questi prelevamenti soggiacciono alle norme riguardanti i fondi statutari di previdenza733.