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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
La società a garanzia limitata si scioglie:
- 1.
- se si realizza una delle cause di scioglimento previste nello statuto;
- 2.
- se lo delibera l’assemblea dei soci;
- 3.
- se è dichiarato il suo fallimento;
- 4.
- per gli altri motivi previsti dalla legge.
2
Se l’assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società, tale deliberazione deve risultare da un atto pubblico.
3
Ogni socio può, per gravi motivi, chiedere al giudice lo scioglimento della società. Il giudice può anche decidere un’altra soluzione adeguata e sopportabile per gli interessati, segnatamente il versamento al socio attore di un’indennità corrispondente al valore reale delle sue quote sociali.
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