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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Lo statuto deve contenere disposizioni sui punti seguenti:668
- 1.
- la ditta e la sede della società;
- 2.
- lo scopo della società;
- 3.
- l’importo del capitale sociale nonché il numero e il valore nominale delle quote sociali;
- 4.669
- la forma delle comunicazioni della società ai soci.
Articolo