Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

C. Relazione sulle retribuzioni

IV. Retribuzioni, mutui e crediti a persone vicine

1

Nella relazione sulle retribuzioni vanno indicati separatamente:

1.
le retribuzioni non usuali sul mercato che la società ha corrisposto direttamente o indirettamente a persone vicine a membri attuali ed ex membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo;
2.
i mutui e i crediti non ancora rimborsati concessi a condizioni non usuali sul mercato a persone vicine a membri attuali o ex membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo.

2

Non è necessario indicare i nominativi delle persone vicine.

3

Per il rimanente, si applicano le disposizioni concernenti le indicazioni relative alle retribuzioni, ai mutui e ai crediti concessi ai membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo.