Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

III. Fine del rapporto di tirocinio

2. Attestato di tirocinio

1

Terminato il tirocinio, il datore di lavoro deve rilasciare all’apprendista un attestato contenente le necessarie indicazioni sull’attività professionale imparata e sulla durata del tirocinio.

2

A richiesta dell’apprendista o del suo rappresentante legale, l’attestato deve contenere anche indicazioni sulle attitudini, sulle prestazioni e sulla condotta dell’apprendista.