Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

III. Fine del rapporto di tirocinio

1. Disdetta anticipata

1

Durante il tempo di prova, il rapporto di tirocinio può essere disdetto in qualsiasi tempo con un preavviso di sette giorni.

2

Il rapporto di tirocinio può essere disdetto immediatamente per cause gravi nel senso dell’articolo 337, segnatamente se:

a.
la persona del mestiere responsabile della formazione non possiede le capacità professionali o qualità personali necessarie per la formazione dell’apprendista;
b.
l’apprendista non possiede le attitudini fisiche o intellettuali indispensabili alla sua formazione o se la sua salute o moralità sono compromesse; l’apprendista e, se del caso, i suoi rappresentanti legali devono essere preventivamente sentiti;
c.
la formazione non può essere terminata o lo può essere soltanto in condizioni essenzialmente diverse da quelle previste.