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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Della compera e vendita e della permuta
Della donazione
Della locazione
Dell’affitto
Del prestito
Del contratto di lavoro
Del contratto di appalto
Del contratto di edizione
Del mandato
Della gestione d’affari senza mandato
Della commissione
Del contratto di trasporto
Della procura e degli altri mandati commerciali
Dell’assegno
Del contratto di deposito
Della fideiussione
Del giuoco e della scommessa
Della rendita vitalizia e del vitalizio
Della società semplice
1
Durante il tempo di prova, il rapporto di tirocinio può essere disdetto in qualsiasi tempo con un preavviso di sette giorni.
2
Il rapporto di tirocinio può essere disdetto immediatamente per cause gravi nel senso dell’articolo 337, segnatamente se:
- a.
- la persona del mestiere responsabile della formazione non possiede le capacità professionali o qualità personali necessarie per la formazione dell’apprendista;
- b.
- l’apprendista non possiede le attitudini fisiche o intellettuali indispensabili alla sua formazione o se la sua salute o moralità sono compromesse; l’apprendista e, se del caso, i suoi rappresentanti legali devono essere preventivamente sentiti;
- c.
- la formazione non può essere terminata o lo può essere soltanto in condizioni essenzialmente diverse da quelle previste.
Articolo