Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

N. Restituzione della cosa

I. In genere

1

L’affittuario deve restituire la cosa e tutti gli oggetti inventariati nello stato in cui si trovano.

2

Egli ha diritto a un’indennità per i miglioramenti derivanti da:

a.
attività che oltrepassano la debita gestione della cosa;
b.
migliorie o modificazioni alle quali il locatore ha consentito per scritto.

3

L’affittuario deve risarcire quei deterioramenti che sarebbero stati evitati con una debita gestione della cosa.

4

Sono nulle le stipulazioni che obbligano anticipatamente l’affittuario a pagare, alla fine dell’affitto, un’indennità che non sia destinata soltanto a garantire la copertura del danno eventuale.