Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

B. Protrazione della locazione

V. Disdetta durante la protrazione

1

Se la decisione di protrazione o le parti non dispongono altrimenti, il conduttore può dare la disdetta:

a.
con preavviso di un mese per la fine di un mese, se la protrazione non è superiore a un anno;
b.
con preavviso di tre mesi per una scadenza legale, se la protrazione è superiore a un anno.