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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Della compera e vendita e della permuta
Della donazione
Della locazione
Dell’affitto
Del prestito
Del contratto di lavoro
Del contratto di appalto
Del contratto di edizione
Del mandato
Della gestione d’affari senza mandato
Della commissione
Del contratto di trasporto
Della procura e degli altri mandati commerciali
Dell’assegno
Del contratto di deposito
Della fideiussione
Del giuoco e della scommessa
Della rendita vitalizia e del vitalizio
Della società semplice
1
La disdetta può essere contestata in particolare se data dal locatore:
- a.
- poiché il conduttore fa valere in buona fede pretese derivantigli dalla locazione;
- b.
- allo scopo di imporre una modificazione unilaterale del contratto sfavorevole al conduttore o un adeguamento della pigione;
- c.
- esclusivamente per indurre il conduttore ad acquistare l’abitazione locata;
- d.
- durante un procedimento di conciliazione o giudiziario in relazione con la locazione, sempreché il conduttore non l’abbia intrapreso in maniera abusiva;
- e.
- nei tre anni susseguenti alla fine di un procedimento di conciliazione o giudiziario in relazione con la locazione e nel corso del quale il locatore:
- 1.
- è risultato ampiamente soccombente;
- 2.
- ha ritirato o sensibilmente ridotto le sue pretese o conclusioni;
- 3.
- ha rinunciato ad adire il giudice;
- 4.
- ha concluso una transazione con il conduttore o si è comunque accordato con lui.
- f.
- per mutamenti nella situazione familiare del conduttore che non comportano svantaggi essenziali per il locatore.
2
Il capoverso 1 lettera e si applica anche quando il conduttore può provare con documenti scritti di essersi accordato con il locatore, fuori di un procedimento di conciliazione o giudiziario, circa una pretesa derivante dalla locazione.
3
Le lettere d ed e del capoverso 1 non si applicano se è stata data disdetta:
- a.
- perché la cosa locata occorre al fabbisogno personale urgente del locatore, dei suoi stretti parenti o affini;
- b.
- per mora del conduttore (art. 257d);
- c.
- per violazione grave dell’obbligo di diligenza e di riguardo per i vicini (art. 257f cpv. 3 e 4);
- d.
- in seguito all’alienazione della cosa locata (art. 261 cpv. 2);
- e.
- per motivi gravi (art. 266g);
- f.
- per fallimento del conduttore (art. 266h).
Articolo