Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

C. Termini e procedura

1

La parte che intende contestare la disdetta deve presentare la richiesta all’autorità di conciliazione entro 30 giorni dal ricevimento della disdetta.

2

Il conduttore che intende domandare la protrazione della locazione deve presentare la richiesta all’autorità di conciliazione:

a.
per le locazioni a tempo indeterminato, entro 30 giorni dal ricevimento della disdetta;
b.
per le locazioni a tempo determinato, al più tardi 60 giorni prima della scadenza del contratto.

3

Il conduttore che intende domandare una seconda protrazione deve presentare la richiesta all’autorità di conciliazione al più tardi 60 giorni prima della scadenza della protrazione iniziale.

4

La procedura davanti all’autorità di conciliazione è retta dal CPC106.107

5

L’autorità competente, qualora respinga una richiesta del conduttore concernente la contestazione della disdetta, esamina d’ufficio se la locazione possa essere protratta.108