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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Della compera e vendita e della permuta
Della donazione
Della locazione
Dell’affitto
Del prestito
Del contratto di lavoro
Del contratto di appalto
Del contratto di edizione
Del mandato
Della gestione d’affari senza mandato
Della commissione
Del contratto di trasporto
Della procura e degli altri mandati commerciali
Dell’assegno
Del contratto di deposito
Della fideiussione
Del giuoco e della scommessa
Della rendita vitalizia e del vitalizio
Della società semplice
1
La parte che intende contestare la disdetta deve presentare la richiesta all’autorità di conciliazione entro 30 giorni dal ricevimento della disdetta.
2
Il conduttore che intende domandare la protrazione della locazione deve presentare la richiesta all’autorità di conciliazione:
- a.
- per le locazioni a tempo indeterminato, entro 30 giorni dal ricevimento della disdetta;
- b.
- per le locazioni a tempo determinato, al più tardi 60 giorni prima della scadenza del contratto.
3
Il conduttore che intende domandare una seconda protrazione deve presentare la richiesta all’autorità di conciliazione al più tardi 60 giorni prima della scadenza della protrazione iniziale.
4
La procedura davanti all’autorità di conciliazione è retta dal CPC106.107
5
L’autorità competente, qualora respinga una richiesta del conduttore concernente la contestazione della disdetta, esamina d’ufficio se la locazione possa essere protratta.108
Articolo