Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

D. Obblighi del locatore

I. In genere

1

Il locatore deve consegnare la cosa nel momento pattuito, in stato idoneo all’uso cui è destinata e mantenerla tale per la durata della locazione.

2

Sono nulle le clausole che derogano a svantaggio del conduttore previste in:

a.
contratti sotto forma di condizioni generali preformulate;
b.
contratti concernenti la locazione di locali d’abitazione o commerciali.