Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

C. Costituzione della donazione

III. Effetto dell’accettazione

1

Chi elargisce una cosa ad altri con l’intenzione di donarla, può sempre ritirare l’elargizione fino all’accettazione da parte del donatario, anche se l’avesse già effettivamente separata dal suo patrimonio.