Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

G. Prescrizione

VII. Rinuncia all’eccezione di prescrizione

1

Dall’inizio della prescrizione il debitore può, ogni volta per dieci anni al massimo, rinunciare a eccepire la prescrizione.63

1bis

La rinuncia è fatta per scritto. Soltanto l’utilizzatore delle condizioni generali può rinunciare nelle stesse a eccepire la prescrizione.64

2

La rinuncia fatta da un debitore solidale non è opponibile agli altri debitori solidali.

3

Lo stesso vale fra più debitori di una prestazione indivisibile e per il fideiussore in caso di rinuncia fatta dal debitore principale.

4

La rinuncia fatta dal debitore è opponibile all’assicuratore e viceversa, purché sussista un diritto di credito diretto verso l’assicuratore.65