Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

G. Rappresentanza

I. Con autorizzazione

2. Per negozio giuridico

c. Restituzione del titolo del mandato

1

Il mandatario cui fu rilasciato un titolo comprovante il mandato, è tenuto, dopo la cessazione del mandato, a restituire o a depositare in giudizio il titolo.

2

Il mandante o suoi aventi causa, che ciò non richiedessero, rispondono dei danni verso i terzi di buona fede.