Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

G. Rappresentanza

I. Con autorizzazione

2. Per negozio giuridico

b. Effetti della morte, dell’incapacità ecc.

1

Salvo che il contrario sia stato disposto o risulti dalla natura del negozio, il mandato conferito per negozio giuridico si estingue con la perdita della relativa capacità civile, il fallimento, la morte o la dichiarazione della scomparsa del mandante o del mandatario.6

2

Lo stesso effetto ha lo scioglimento di una persona giuridica o di una società iscritta nel registro di commercio.

3

Restano salvi i reciproci diritti personali.